FAQ: DOMANDE FREQUENTI

Rimborso per foto non conformi
Qualora, per cause esclusivamente imputabile a Dedem, i Prodotti/Servizi acquistati non sono siano erogati in modo conforme a quanto previsto, per cause esclusivamente imputabili a Dedem, si ha diritto alla restituzione della somma. La procedura di rimborso si attiva chiamando il Servizio Clienti al numero 06 93026870.
I metodi di rimborso sono i seguenti: 
a) rimborso dematerializzato con cliente ancora presente in cabina;
b) gettone di rimborso del valore di 6,00 €, che permette di rifare la foto in qualsiasi cabina Dedem e in qualsiasi momento;
c) pagamento in contante tramite tecnico (il tecnico contatta il cliente fissando un appuntamento per il rimborso);
d) emissione di un credito gratuito attraverso l'innovativa APP DOVUNQUE.
Foto per Documenti
Con l’entrata in vigore del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 art. 35, sono equipollenti alla Carta d’Identità: il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato.
Le foto presentate per la stessa persona devono essere tutte uguali tra loro. La foto deve essere recente (non più di sei mesi) e a colori; non deve avere scritte e non deve essere danneggiata.
Patente - 40-45 mm di altezza per 32-35 mm di larghezza
Carta d’Identità - 35×45 mm
Passaporto ordinario - 35×40 mm
Permesso di soggiorno - 35×40 mm
Patente - 2 foto
Carta d’Identità - 3 foto
Passaporto ordinario - 2 foto
Permesso di soggiorno - 4 foto
Lo sfondo deve essere chiaro e uniforme, di preferenza grigio, crema o celeste, oppure bianco.
La foto deve riportare solo il soggetto (non devono essere visibili altri oggetti e altri soggetti), deve mostrare interamente la testa e la sommità delle spalle, in modo che l’altezza della testa sia compresa orientativamente tra 28mm e 32mm.
Non sono consentiti cappelli o copricapi se non per motivi religiosi ma devono essere chiaramente visibili i tratti del viso, dalla punta del mento all’intera fronte, ed entrambi i lati del viso. Se la persona porta gli occhiali, le lenti non devono essere colorate, in modo da poter mostrare chiaramente gli occhi (non sono ammessi occhiali da sole); se possibile, indossare occhiali con montatura leggera in modo da non coprire nessuna parte degli occhi.
Il viso non deve essere inclinato né lateralmente né verticalmente e non sono ammesse posizioni artistiche (niente viso girato, profili, spalle alzate). L’inquadratura deve essere frontale, lo sguardo rivolto verso l’obiettivo. La testa deve essere centrata verticalmente, l’espressione deve essere neutra (niente sorrisi o strane espressioni), e il soggetto deve avere la bocca chiusa e gli occhi aperti e ben visibili.
Carta d’Identità
Sì. I cittadini residenti all’Estero e gli italiani iscritti all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) devono presentarsi personalmente all’Ufficio Anagrafe muniti di valido documento d’identità.
In casi eccezionali, dietro motivata richiesta, la Carta d’Identità può anche essere rilasciata a persone non residenti.
La Carta d’Identità è rilasciata ai cittadini fin dalla nascita.
La Carta d’Identità scade il giorno del compleanno, dal primo rinnovo effettuato dopo il 2011.

La validità è di:
- 3 anni per i minori di anni 3.
- 5 anni per coloro che hanno una età compresa tra i 3 anni (compiuti) e i 18 anni (non ancora compiuti)
- 10 anni per i maggiori di anni 18.
Tre fotografie recenti a mezzo busto, a capo scoperto (ad eccezione dei casi in cui la copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purché i tratti del viso siano ben visibili).
Un documento di riconoscimento valido o, in mancanza di questo, la presenza di due testimoni muniti di valido documento di riconoscimento.
Tre fotografie recenti a mezzo busto, a capo scoperto (ad eccezione dei casi in cui la copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purché i tratti del viso siano ben visibili).
Un documento di riconoscimento valido o, in mancanza di questo, la presenza dei genitori o di due testimoni muniti di valido documento di riconoscimento.
La carta d’Identità valida per l’espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni 14 può essere richiesta dai genitori o di chi ne fa le veci. I nominativi saranno indicati sull’ultima facciata del documento d’identità del minore e potranno anche essere aggiunti su un documento precedentemente rilasciato.
L’uso della Carta d’Identità ai fini dell’espatrio dei minori di anni 14 è subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, in una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.
Sì, ma ha valore solo come documento di riconoscimento e non costituisce titolo per l’espatrio, la cui legittimità è legata alla validità del permesso/carta di soggiorno cui deve sempre essere accompagnato.
Non è previsto il rilascio della Carta d’Identità ai cittadini stranieri non residenti in Italia.
Per i cittadini italiani, la Carta d’Identità è valida per l’espatrio negli Stati membri dell’Unione Europea e in quelli in cui vigono particolare accordi internazionali.
Facendo parte dell’Unione Europea, i cittadini italiani non sono tenuti ad esibire la Carta d’Identità o il passaporto quando si muovono all’interno dello spazio Schengen.
Paesi aderenti allo Spazio Schengen
Lo spazio Schengen senza frontiere comprende:
Austria, Ungheria, Norvegia
Belgio, Islanda, Polonia
Repubblica ceca, Italia, Portogallo
Danimarca, Lettonia, Slovacchia
Estonia, Liechtenstein, Slovenia
Finlandia, Lituania, Spagna
Francia, Lussemburgo, Svezia
Germania, Malta, Svizzera
Grecia, Paesi Bassi
Per i viaggi da o verso Bulgaria, Cipro, Croazia, Irlanda, Regno Unito e Romania (paesi dell’UE non appartenenti allo spazio Schengen) è ancora necessario esibire una Carta d’Identità o un passaporto validi.
Passaporto
In Italia è rilasciato dalle Questure.
All’estero il passaporto viene rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche e consolari.
La domanda per il rilascio può essere presentata presso i seguenti uffici del luogo di residenza o di domicilio o di dimora secondo quanto disposto dalla la Questura:

- l’ufficio passaporti del commissariato di Pubblica Sicurezza
- la stazione dei Carabinieri (per le impronte digitali, se previste, il cittadino si dovrà recare presso la questura o commissariato anche in tempi differiti).
Sì, ma è necessario fornire delle giuste motivazioni che giustifichino la richiesta di rilascio presso la Questura dove si ha il domicilio e non la residenza. Relativamente ai tempi, questi si prolungheranno poiché il rilascio è comunque subordinato al nulla osta da parte della Questura di residenza.
- Il modulo stampato della richiesta passaporto
- un documento di riconoscimento valido
- 2 foto formato tessera identiche e recenti
- La ricevuta del pagamento a mezzo c/c di € 42.50 per il passaporto ordinario
- Un contrassegno amministrativo da € 73,50(da richiedere in una rivendita di valori bollati o tabaccaio). L’importo è cambiato dal 24 Giugno 2014 con la conversione in Legge del decreto Irpef. Va acquistato per il rilascio del passaporto ordinario, anche per quello dei minori.
Il versamento va effettuato esclusivamente mediante bollettino di conto corrente n. 67422808 intestato a: Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro.
La causale è: “importo per il rilascio del passaporto elettronico”.
Il passaporto elettronico è costituito da un libretto di 48 pagine a modello unificato. Tale libretto cartaceo è dotato di un microchip in copertina contenente le informazioni relative ai dati anagrafici, la foto e le impronte digitali del titolare. Nella seconda pagina del libretto è presente la firma digitalizzata.
Per i minori di anni 12, per gli analfabeti (il cui stato sia documentato con un atto di notorietà) e per coloro che presentino un’impossibilità fisica accertata e documentata che impedisca l’apposizione della firma.
In questi casi al posto della firma ci sarà la dicitura “esente” scritta anche in lingua inglese e francese.
In base alle norme UE, i viaggiatori di qualsiasi età (compresi i neonati) devono avere un passaporto o una carta d’identità validi per viaggiare.
La validità è di:

- 3 anni per i minori di anni 3.
- 5 anni per coloro che hanno un’età compresa tra i 3 anni (compiuti) e i 18 anni (non ancora compiuti)
- 10 anni per i maggiori di anni 18.
Uno dei due genitori con l’assenso dell’altro genitore. Non importa se coniugati, conviventi, separati, divorziati o genitori naturali. In mancanza dell’assenso si deve essere in possesso del nulla osta del Giudice tutelare.
Il genitore non richiedente deve recarsi a firmare l’assenso davanti al Pubblico Ufficiale (che autentica la firma) presso l’ufficio in cui si presenta la documentazione.
Il richiedente del passaporto per il figlio minore deve allegare una fotocopia del documento del genitore assente, firmato in originale, con una dichiarazione scritta di assenso all’espatrio, anch’essa firmata in originale dal genitore assente (ai sensi del DPR 445 del 2000 Legge Bassanini).
No. Alla scadenza della validità, riportata all’interno del documento, va richiesta l’emissione di un nuovo passaporto.
Una volta richiesto il passaporto e consegnata la documentazione completa, a seconda delle Questure e del numero delle richieste, il documento può essere rilasciato in pochi giorni se non a vista.
Sì. Dal 27 ottobre 2014, ove il cittadino ne abbia fatto richiesta al momento della presentazione della domanda di rilascio, con il servizio “Passaporti a domicilio”, le Poste Italiane recapitano il passaporto direttamente a casa. Il costo del servizio è di € 8,20 da pagare in contrassegno al momento della consegna (ovvero direttamente all’incaricato di Poste Italiane).
Al cittadino che intende fruire del servizio, la Questura o Commissariato consegna una busta di Poste Italiane da compilare, con le indicazioni anagrafiche e il luogo ove si desidera che venga effettuata la consegna. Una volta inseriti i dati, la busta va consegnata all’Ufficio passaporti che rilascia la ricevuta contenente anche il numero della busta. Collegandosi al sito www.poste.it, ed inserendo nell’apposito form il numero assegnato, si ha la possibilità di tracciare le fasi di spedizione del Passaporto.
Sì. È possibile far ritirare il passaporto da altra persona, ai sensi della Legge n. 445 del 2000 (Legge Bassanini).
Il delegato deve essere maggiorenne, essere in possesso di una fotocopia del documento del titolare del Passaporto, di una delega in carta semplice legalizzata da un notaio o da un ufficiale dell’anagrafe e del proprio documento di riconoscimento.
Poiché non esistono norme europee sui viaggiatori privi di un documento di viaggio valido, le condizioni e le procedure variano notevolmente da paese a paese. La prima cosa da fare è contattare il consolato o l’ambasciata del proprio paese; nel caso in cui ci si trovi in Paesi extra UE e tali Uffici non fossero presenti sul territorio, si ha il diritto di chiedere la protezione consolare a un qualsiasi altro paese dell’UE.
Il doppio passaporto può essere rilasciato ai cittadini che ne facciano richiesta in questi due casi:

- Quando per particolari e comprovate contingenze di carattere politico-internazionale, di guerra o di religione risulti opportuno l’uso di due distinti passaporti per l’ingresso o la permanenza in determinati Stati
- Quando, per motivate e indifferibili esigenze professionali, l’acquisizione del visto o l’adempimento di altre procedure per l’autorizzazione all’ingresso in alcuni Stati comportino tempi di attesa incompatibili con le tempistiche del viaggio.
Patenti di Guida
Il rilascio della Patente di Guida è affidato al Dipartimento dei Trasporti Terrestri (DTT) ex Motorizzazione Civile (MC).
La si ottiene dopo aver superato due prove di esame:

1. una prova di teoria;
2. una prova di pratica.

La prima (teoria) consiste nella verifica delle conoscenze del Codice della Strada, la seconda (pratica) nella verifica dell’effettiva capacità di guidare del candidato. Quest’ultima prova dovrà essere effettuata su veicoli dotati di doppi comandi e con l’istruttore abilitato.
Per tutte le patenti emesse successivamente al 17 settembre 2012, la scadenza viene fatta coincidere con il giorno e il mese di nascita del titolare immediatamente successivi al termine di validità ordinario previsto dal Codice della strada.
Il rinnovo va effettuato entro la data riportata sul documento di guida in possesso del titolare.
Il servizio di recapito a domicilio è previsto per le patenti emesse per conferma di validità (RINNOVO) e per le patenti emesse per DUPLICATO a seguito di smarrimento, sottrazione, distruzione. Il servizio è reso da PatentiViaPoste S.c.p.A. attraverso i servizi postali. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito www.patentiviaposte.it.
Permesso di Soggiorno
E’ un documento rilasciato dallo Stato italiano per gli stranieri ( cittadini non provenienti dai Paesi dell’Unione Europea) che intendono soggiornare in Italia per più di tre mesi. Consiste in una smart card, resistente all’usura e riporta:

- le generalità del titolare;
- la foto del titolare;
- il numero del documento;
- la tipologia del documento;
- la data di emissione e di validità dello stesso;
- e generalità dei figli;
- il codice fiscale;
- il motivo del soggiorno

Gli stranieri che vengono in Italia per visite, affari, turismo e studio per periodi non superiori ai tre mesi, non devono chiedere il permesso di soggiorno.
La validità del permesso di soggiorno è la stessa del visto d’ingresso:

- fino a sei mesi per lavoro stagionale e fino a nove mesi per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione;
- fino ad un anno, per la frequenza di un corso per studio o formazione professionale ovviamente documentato;
- fino a due anni per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari.
Al figlio minore di età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni, è rilasciato un permesso di soggiorno elettronico individuale; per i minori di anni quattordici, inseriti sul titolo di soggiorno di uno dei genitori, è previsto il rilascio di una smart-card che costituisce un allegato del titolo di soggiorno del genitore. Infatti, riporta lo stesso numero e la medesima scadenza del permesso di soggiorno del genitore e le generalità e la fotografia del minore.
Il permesso di soggiorno è rilasciato dalla questura in cui abita lo straniero, previo accertamento della sua identità personale.
Sono necessari:

- il modulo di richiesta;
- il passaporto, o altro documento di viaggio equivalente, in corso di validità con il relativo visto di ingresso, se richiesto;
- una fotocopia del documento stesso;
- 4 foto formato tessera, identiche e recenti;
- un contrassegno telematico da € 16,00
- la documentazione necessaria al tipo di permesso di soggiorno richiesto
- il versamento di un contributo compreso tra € 80 e € 200.
Sono necessari:

- il modulo di richiesta;
- il passaporto, o altro documento di viaggio equivalente, in corso di validità con il relativo visto di ingresso, se richiesto;
- una fotocopia del documento stesso;
- 4 foto formato tessera, identiche e recenti;
- un contrassegno telematico da € 16,00
- la documentazione necessaria al tipo di permesso di soggiorno richiesto
- il versamento di un contributo compreso tra € 80 e € 200.
In base al Decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, adottato di concerto con il Ministro dell’Interno, del 6 ottobre 2011, recante “Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno”):

- La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è stato fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro. È infatti determinato in:€ 80,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari ad un anno;
- € 100,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;
- € 200,00 per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e per coloro che richiedono il permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 27, comma 1, lettera a), del novellato decreto legislativo 286/98.

Non è mai richiesto il versamento del contributo quando:

- il permesso di soggiorno è rilasciato o rinnovato per asilo, per richiesta asilo, per protezione umanitaria, per protezione sussidiaria;
- lo straniero o l’apolide sono minori;
- l’ingresso è per ricevere cure mediche; la stessa esenzione si applica anche agli eventuali accompagnatori;
- è richiesto l’aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validità.
Nell’attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro, lo straniero (cittadino non proveniente dai Paesi dell’Unione Europea) può svolgere temporaneamente attività lavorativa fino ad un’eventuale comunicazione, da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, dell’esistenza di motivi ostativi al rilascio di tale permesso.

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